Onorevoli Deputati! - Con l'Accordo citato, autorizzato con decisione del Consiglio dell'Unione europea - Economia e Finanze - nella sessione del 21 ottobre 2004, ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, le Parti, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva, hanno convenuto di non assoggettare all'imposta sul valore aggiunto (IVA) i corrispettivi relativi ai pedaggi per il transito nel traforo del Gran San Bernardo.
      La deroga è stata richiesta al fine di eliminare le distorsioni alla libera concorrenza

 

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nel settore degli abbonamenti, causata dall'introduzione in Italia dell'IVA, a decorrere dal 1o gennaio 2003, sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo, a seguito dell'abrogazione del numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disposta dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mentre in Svizzera sui predetti pedaggi non si applica né IVA né altra imposta.
      L'Accordo, inoltre, è giustificato dalla necessità di semplificare considerevolmente l'attività della società a partecipazione mista italo-svizzera e delle due società concessionarie (italiana e svizzera) che gestiscono il tunnel transfrontaliero del Gran San Bernardo. Gli introiti del pedaggio sono attualmente divisi e distribuiti secondo criteri economici di concorrenza alle spese di gestione e di manutenzione del traforo, comprensive, tra l'altro, anche dei costi dell'autostrada che lo collega alla rete stradale italiana e conoscibili solo a posteriori. L'applicazione dell'imposta secondo i princìpi di territorialità sul solo tratto italiano comporterebbe notevoli costi amministrativi e, comunque, determinerebbe la riscossione non immediata dell'IVA.
      Per quanto riguarda gli aspetti tecnici più significativi dall'Accordo in questione, esso, avendo ad oggetto la non imponibilità dei pedaggi agli effetti dell'IVA, è stato concluso ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla costruzione ed alla gestione della galleria stradale del Gran San Bernardo, conclusa a Berna il 23 maggio 1958, che prevede, per le questioni fiscali derivanti dalla costruzione e dalla gestione del traforo, la stipula di specifici accordi.